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COLLABORATORI

Alcuni imprenditori, già all'inizio della propria avventura, hanno l'esigenza di avvalersi dell'opera di uno o più collaboratori.

Se è chiara la necessità di essere aiutati, meno chiari sono gli aspetti giuridici che regolamentano il rapporto tra l'imprenditore e il collaboratore. Le domande più frequenti sono: - Come devo inquadrare la collaborazione (dipendente, co.co.pro., prestazione occasionale, ...)? - Quali sono le caratteristiche principali di ogni differente inquadramento?; - Quali costi dovrà sostenere l'azienda?

La breve esposizione che segue vuole fornire i primi rudimenti per dare una risposta alle domande precedenti.

 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Sono collaboratori coordinati e continuativi coloro che esercitano attività che presentano contemporaneamente tutte le caratteristiche seguenti:

  • assenza di un vincolo di subordinazione;
  • prestazione resa a favore di un committente;
  • rapporto unitario e continuativo;
  • nessun impiego di mezzi organizzati;
  • retribuzione periodica prestabilita.

La riforma del diritto del lavoro ha introdotto l'obbligo di collegare la collaborazione alla realizzazione di uno o più progetti ben individuati, o programmi di lavoro o fasi di esso (si parla di "lavoro a progetto"). Il progetto è determinato dal committente e gestito dal collaboratore in modo autonomo e in funzione del risultato. L'autonomia del collaboratore implica l'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti contemporaneamente.

I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi alla Gestione separata dell'Inps, anche se iscritti già ad altre forme di previdenza. I contributi da versare sono per la misura di 1/3 a carico del collaboratore e per i 2/3 a carico del committente. Le aliquote contributive sono le seguenti:

10% - Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; Titolari di pensione indiretta o di reversibilità;

15% - Titolari di pensione diretta;

18% - Non iscritti ad alcuna forma pensionistica nè pensionati;

Il contributo è dovuto all'Inps fino al reddito imponibile di Euro 84.049,00 (valore valido per il 2005).

I collaboratori coordinati e continuativi devono essere assicurati all'Inail contro gli infortuni sul lavoro. Il premio assicurativo è ripartito tra committente (2/3) e collaboratore (1/3).

Le ritenute fiscali che il collaboratore subisce sono calcolate con lo stesso metodo utilizzato per i lavoratori dipendenti.

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni occasionali hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e un compenso non superiore a 5.000,00 euro, nel corso dell'anno solare con lo stesso committente.

Si tratta di collaborazioni "leggere", per le quali non è necessario il riferimento ad un progetto ed escluse dal campo di applicazione delle co.co.co. sopra descritte.

Non è richiesta l'iscrizione all'Inps ed il conseguente pagamento dei contributi.

La somma pagata è soggetta a ritenuta d'acconto del 20%, da versare tramite il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

 

LAVORO SUBORDINATO

Nel lavoro subordinato, il lavoratore si obbliga a collaborare nell'impresa a fronte di una retribuzione fissa, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La prestazione si caratterizza per la subordinazione, cioé per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.

La giurisprudenza ha individuato alcuni elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, tra cui citiamo:

  • osservanza di un orario di lavoro;
  • pagamento della retribuzione a scadenze periodiche;
  • utilizzo di materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
  • inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;

I lavoratori dipendenti sono iscritti all'Inps e pagano i contributi nella misura, approssimata, del 40%, di cui il 10% circa a carico del lavoratore, ed il resto a carico del datore di lavoro.

Mensilmente, con il pagamento dello stipendio, il lavoratore subisce delle ritenute fiscali in acconto sul totale delle imposte dovute annualmente.

 

LAVORO AUTONOMO

Il lavoratore autonomo, titolare di partita Iva, si obbliga ad una determinata prestazione lavorativa a favore del cliente, senza il vincolo della subordinazione e con l'assunzione a proprio carico del rischio d'impresa.

Se non iscritto ad altra Cassa di previdenza professionale, il lavoratore autonomo deve iscriversi alla Gestione separata dell'Inps e pagare annualmente i contributi nella misura del 18% (percentuale valida per il 2005).

Le somme incassate dai clienti sono diminuite della ritenuta d'acconto del 20%.

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Dicono di noi - libri

2008
rivista "Glamour" n. 194
"L'azienda sono io"

2007
sito internet "How to italy"
"Running a B&B"

2006
Andrea Benedet
"100 modi per risparmiare soldi e tempo
con Internet
"

2006
Newletter San Paolo - IMI, pag. 3
"Una mano da internet"


Clienti
Scadenze
1 gennaio 2010
- interessi legali all'1%
- crediti Iva superiori a 10.000 euro compensabili in F24 solo dopo la presentazione della dichiarazione iva; se superiori a 15.000 è necessario anche il visto di conformità di un professionista abilitato

11 gennaio 2010
- versamento contributi trimestrali colf

15 gennaio 2010
- ravvedimento breve per sanare gli omessi versamenti in scadenza il 16 dicembre 2009

18 gennaio 2010
- i contribuenti minimi devono versare l'Iva dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente
- pagamento dell'Iva a debito del mese di dicembre
- invio telematico della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
- versamento delle ritenute e contributi del mese di dicembre
- ravvedimento breve per sanare gli omessi versamenti in scadenza il 16 novembre 2009
- versamento delle ritenute d'imposta sui compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche nel mese precedente

20 gennaio 2010
- dichiarazione annuale, trimestrale e mensile Conai
- denuncia Tarsu per i nuovi occupanti
- presentazione elenchi Intrastat di dicembre

25 gennaio
- invio telematico degli elenchi Intrastat di dicembre

27 gennaio
- ravvedimento acconto Iva

30 gennaio
- pagamento dell'imposta e registrazione dei contratti di locazione soggetti all'imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo gennaio; scade anche il termine per pagare l'imposta sui rinnovi scaduti a fine dicembre

1 febbraio
- fatturazione imballaggi ex art. 15 legge Iva non restituiti in conformità alle originarie pattuizioni contrattuali
- pagamento canone Rai
- presentazione elenchi Intrastat annuali e del quarto trimestre
- pagamento annuale imposta di pubblicità
- pagamento prima o unica rata Tosap
- le imprese che effettuano le erogazioni liberali previste dal tuir, sono tenute a comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al ministero per i Beni culturali, l'ammontare delle operazioni effettuate, le proprie generalità e quelle dei soggetti beneficiari
- inizio dell'invio telematico della dichiarazione Iva autonoma




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