COLLABORATORI
Alcuni imprenditori, già all'inizio della propria avventura, hanno l'esigenza di avvalersi dell'opera di uno o più collaboratori.
Se è chiara la necessità di essere aiutati, meno chiari sono gli aspetti giuridici che regolamentano il rapporto tra l'imprenditore e il collaboratore. Le domande più frequenti sono: - Come devo inquadrare la collaborazione (dipendente, co.co.pro., prestazione occasionale, ...)? - Quali sono le caratteristiche principali di ogni differente inquadramento?; - Quali costi dovrà sostenere l'azienda?
La breve esposizione che segue vuole fornire i primi rudimenti per dare una risposta alle domande precedenti.
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Sono collaboratori coordinati e continuativi coloro che esercitano attività che presentano contemporaneamente tutte le caratteristiche seguenti:
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assenza di un vincolo di subordinazione;
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prestazione resa a favore di un committente;
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rapporto unitario e continuativo;
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nessun impiego di mezzi organizzati;
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retribuzione periodica prestabilita.
La riforma del diritto del lavoro ha introdotto l'obbligo di collegare la collaborazione alla realizzazione di uno o più progetti ben individuati, o programmi di lavoro o fasi di esso (si parla di "lavoro a progetto"). Il progetto è determinato dal committente e gestito dal collaboratore in modo autonomo e in funzione del risultato. L'autonomia del collaboratore implica l'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.
Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti contemporaneamente.
I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi alla Gestione separata dell'Inps, anche se iscritti già ad altre forme di previdenza. I contributi da versare sono per la misura di 1/3 a carico del collaboratore e per i 2/3 a carico del committente. Le aliquote contributive sono le seguenti:
10% - Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; Titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
15% - Titolari di pensione diretta;
18% - Non iscritti ad alcuna forma pensionistica nè pensionati;
Il contributo è dovuto all'Inps fino al reddito imponibile di Euro 84.049,00 (valore valido per il 2005).
I collaboratori coordinati e continuativi devono essere assicurati all'Inail contro gli infortuni sul lavoro. Il premio assicurativo è ripartito tra committente (2/3) e collaboratore (1/3).
Le ritenute fiscali che il collaboratore subisce sono calcolate con lo stesso metodo utilizzato per i lavoratori dipendenti.
PRESTAZIONI OCCASIONALI
Le prestazioni occasionali hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e un compenso non superiore a 5.000,00 euro, nel corso dell'anno solare con lo stesso committente.
Si tratta di collaborazioni "leggere", per le quali non è necessario il riferimento ad un progetto ed escluse dal campo di applicazione delle co.co.co. sopra descritte.
Non è richiesta l'iscrizione all'Inps ed il conseguente pagamento dei contributi.
La somma pagata è soggetta a ritenuta d'acconto del 20%, da versare tramite il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.
LAVORO SUBORDINATO
Nel lavoro subordinato, il lavoratore si obbliga a collaborare nell'impresa a fronte di una retribuzione fissa, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La prestazione si caratterizza per la subordinazione, cioé per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha individuato alcuni elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, tra cui citiamo:
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osservanza di un orario di lavoro;
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pagamento della retribuzione a scadenze periodiche;
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utilizzo di materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
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inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
I lavoratori dipendenti sono iscritti all'Inps e pagano i contributi nella misura, approssimata, del 40%, di cui il 10% circa a carico del lavoratore, ed il resto a carico del datore di lavoro.
Mensilmente, con il pagamento dello stipendio, il lavoratore subisce delle ritenute fiscali in acconto sul totale delle imposte dovute annualmente.
LAVORO AUTONOMO
Il lavoratore autonomo, titolare di partita Iva, si obbliga ad una determinata prestazione lavorativa a favore del cliente, senza il vincolo della subordinazione e con l'assunzione a proprio carico del rischio d'impresa.
Se non iscritto ad altra Cassa di previdenza professionale, il lavoratore autonomo deve iscriversi alla Gestione separata dell'Inps e pagare annualmente i contributi nella misura del 18% (percentuale valida per il 2005).
Le somme incassate dai clienti sono diminuite della ritenuta d'acconto del 20%.